Statuto Assofreddo
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TITOLO I

1. Denominazione, ambiti di rappresentanza e sedi:
E' costituita, ai sensi e ai fini del presente statuto, l'Associazione ASSOFREDDO per le aziende, piccole e medie (così come definite dall'Unione Europea), che progettano, assemblano, installano, eseguono manutenzioni e riparazioni e dismettono gli impianti di refrigerazione e condizionamento dell'aria.
L'Associazione elegge la sua sede legale in Roma via San Giovanni in Laterano n. 152, presso la Confartigianato.
L'Associazione ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2053 (duemilacinquantatre) e potrà essere prorogata tramite apposita delibera dell'Assemblea generale.
L'Associazione può, per tramite del suo responsabile operativo, ottenuta l'autorizzazione scritta del Presidente, spostare ed aprire nuove sedi operative e punti di informazione sul territorio nazionale ed estero.

2. Scopi dell'Associazione
L'Associazione ASSOFREDDO non ha fini di lucro; quale soggetto orientato allo sviluppo ed alla promozione del settore rappresentato, nell'interesse generale degli associati si prefigge di:
1. studiare i problemi di carattere operativo e normativo che interessano le aziende associate;
2. costituire comitati tecnici per la partecipazione attiva ai lavori presso gli enti normatori italiani e stranieri, per lo studio e la formulazione di norme e regolamenti;
3. costituire corsi di formazione professionale specifici per la qualificazione del settore;
4. promuovere la certificazione di qualità, sicurezza e ambiente per le aziende associate, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture o consorzi;
5. sviluppare rapporti con altre Associazioni di categoria italiane e straniere, anche a livello partecipativo;
6. promuovere manifestazioni nell'interesse della categoria;
7. favorire, organizzare e facilitare la partecipazione delle aziende associate a fiere, mostre e convegni;
8. prestare servizi ed assistenza agli associati, singolarmente presi od in generale, in forma diretta od indiretta, eventualmente attraverso società di servizi;
9. espletare ogni altro compito che dalle leggi o dalle delibere degli organi competenti le venga affidato.

3. Autonomia dell'Associazione
L'Associazione ha l'autonomia decisionale, operativa e di rappresentanza all'esterno, secondo i dettami del presente statuto e nel rispetto dei suoi limiti, informandosi al Codice Etico Associativo.
L'Associazione è apolitica ed apartitica e può aderire ad altri enti od organizzazioni di carattere nazionale o sopranazionale e/o siglare con essi accordi di partenariato o protocolli d'intesa, in armonia con i propri scopi sociali.

TITOLO II

4. Requisiti degli associati e categorie d'iscrizione
Gli iscritti all'Associazione si distinguono in soci effettivi e soci aggregati:
1. possono aderire all'Associazione, in qualità di soci effettivi tutte le aziende che svolgono l'attività descritta all'art. 1 del presente statuto.
2. possono aderire all'Associazione, in qualità di soci aggregati, tutte le imprese che svolgono la loro attività in settori complementari rispetto a quelli descritti nell'art. 1.
3. possono altresì aderire in qualità di soci sostenitori tutti gli altri soggetti od enti, pubblici o privati, che pur non facendo parte della succitata filiera sono interessati a promuovere i valori e le finalità di cui è portatrice l'Associazione.

5. Modalità di adesione
I soggetti di cui all'articolo 4, al fine di acquisire la qualifica di socio debbono presentare apposita domanda di ammissione all'Associazione, siglata dal legale rappresentante e/o titolare dell'impresa o suo procuratore delegato a rappresentare l'azienda in Associazione. La domanda di adesione del nuovo socio deve essere redatta sul modulo predisposto dall'Associazione, deve essere corredata di tutti i documenti richiesti e deve indicare il nome del legale rappresentante o suo procuratore, delegato a rappresentare l'azienda presso l'Associazione e deve contenere espressa dichiarazione di accettazione dello Statuto associativo.
Le domande sono sottoposte all'esame del Responsabile operativo, che solo in casi particolari (soci aggregati) richiede il parere al Presidente per l'iscrizione del nuovo socio.
L'ammissione del nuovo socio è comunicata al Presidente dell'Associazione entro 15 giorni dalla relativa deliberazione.
L'accettazione della domanda vincola il soggetto aderente al rispetto di tutti gli obblighi dello Statuto, del Codice Etico Associativo e della legge.

6. Decorrenza e durata delle iscrizioni
I diritti scaturenti dall'adesione decorrono dalla data di comunicazione al richiedente dell'accettazione della domanda di adesione. La decorrenza dell'iscrizione parte dalla data di delibera di ammissione, come indicato nell'art. 5, previo pagamento della quota associativa, come indicato nell'art. 8.
L'iscrizione scade il 31 dicembre di ogni anno ed ha validità di un anno solare, fatto salvo per il primo anno, in cui la durata sarà calcolata dalla data di ammissione sino al 31 dicembre 2004.
L'adesione si intende tacitamente rinnovata qualora entro tre mesi dalla fine dell'anno solare non pervengano all'Associazione comunicazioni di recesso dell'associato, tramite raccomandata AR.
Solo se in regola con i contributi associativi i soggetti associati, sempre che ne abbiano facoltà da Statuto, possono esercitare i diritti negli organi associativi o rappresentare l'Associazione in enti/commissioni o simili, ai sensi dell'articolo 2.

7. Perdita della qualità di socio
La qualità di socio viene perduta e con essa ogni diritto sul patrimonio sociale:
A) se interviene lo scioglimento dell'Associazione;
B) per dimissioni dalla qualità di socio, da comunicarsi secondo forma e modi di cui all'art. 6;
C) per estromissione deliberata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui il socio si sia dimostrato inadempiente nel pagamento della quota associativa, ovvero il suo comportamento risulti essere contrario al presente statuto e/o al Codice Etico dell'associazione e/o genericamente lesivo nei confronti dell'Associazione e/o dei suoi associati.

8. Quota associativa
L'adesione all'Associazione prevede il pagamento della quota associativa annuale, diversificata per il socio aggregato e per l'effettivo: per l'anno 2003 e 2004 Euro 120,00 per i Soci effettivi ed Euro 200,00 (duecento/00) per i Soci aggregati; per gli anni successivi la quota associativa annuale sarà fissata dal Consiglio Direttivo.
L'Associazione si riserva il diritto di modificare anno per anno le quote, in funzione anche dell'andamento economico.
L'importo relativo alle quote associative viene proposto dal presidente e approvato dal Consiglio Direttivo, entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.
Il nuovo socio è tenuto al pagamento pro quota per i mesi di associazione fino ad arrivare al 31 (trentuno) dicembre 2003 (duemilatre), mentre le quote associative del secondo anno dovranno essere pagate per intero.
In nessun caso il socio ha diritto alla restituzione delle quote versate.

TITOLO III

9. Organi associativi
Sono organi dell'associazione:
1. l'assemblea generale degli associati;
2. il consiglio direttivo;
3. il collegio dei probiviri;
4. il collegio dei revisori dei conti.

a. l'Assemblea generale dei soci
E' composta da tutti gli associati, siano essi effettivi o aggregati, purché in regola con il pagamento dei contributi. Hanno diritto di voto soltanto i soci effettivi.
Ogni socio effettivo non può essere portatore di più di una delega, scritta, di altri aventi titolo a partecipare alle adunanze assembleari; nessuna delega può essere attribuita a soci aggregati dai soci effettivi.
Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie o straordinarie; esse vengano convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci.
In seduta ordinaria o straordinaria l'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, mediante convocazione scritta, con indicazione dell'ordine del giorno, con qualunque mezzo (telegrafica, posta, fax, posta elettronica); la convocazione va inviata ai soci almeno 30 giorni solari, consecutivi, prima della data fissata per l'adunanza.
In caso di assoluta urgenza la convocazione potrà essere fatta con soli cinque giorni solari consecutivi prima della data fissata, con convocazione scritta (telegrafica, postale, a mezzo fax o posta elettronica).
Il quorum per la validità delle riunioni, in sede ordinaria, è pari alla metà più uno dei soci effettivi iscritti in Associazione, se in prima convocazione.
In seconda convocazione le riunioni, in sede ordinaria, sono valide prescindendo dal numero di soci effettivi intervenuti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice (metà più uno) dei voti presenti e dei voti rappresentati per il tramite di deleghe scritte senza tener conto degli astenuti o dei voti non validi; ogni associato esprime un voto. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
Il quorum per la validità delle riunioni, in sede straordinaria, è pari ai 2/3 (due terzi) dei soci "effettivi", in prima convocazione, e 2/3 (due terzi) dei presenti in seconda convocazione.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti presenti (metà più uno) e dei voti rappresentati per il tramite di deleghe scritte, senza tener conto degli astenuti o dei voti non validi; ogni socio esprime un voto. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
Le votazioni, su richiesta del Presidente o di un socio votante, possono avvenire con scrutinio segreto. Le deliberazioni prese ed approvate dall'Assemblea sono vincolanti per tutti gli associati. Le deliberazioni dell'Assemblea possono essere prese anche tramite un referendum, indetto dal Consiglio Direttivo. Tale referendum è valido solo nel caso in cui abbiano risposto almeno la metà più uno dei soci effettivi.

Competenze dell'Assemblea ordinaria:
1. stabilisce gli indirizzi generali di politica associativa;
2. elegge il Presidente dell'Associazione, i delegati regionali, i probiviri e i revisori dei conti (se presenti);
3. approva il bilancio consuntivo dell'esercizio;
4. approva il piano preventivo di gestione per l'esercizio successivo;
5. delibera in merito alle quote associative;
6. delibera su impegni finanziari da assumere;
7. approva il Codice Etico e delibera sue modifiche;
8. delibera su tutte le proposte presentate dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o dagli associati.

Competenze dell'Assemblea straordinaria:
1. delibera sulle modifiche al presente Statuto;
2. delibera lo scioglimento anticipato dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione

b. il Presidente ed il Vice Presidente
Il Presidente dell'Associazione è eletto direttamente dall'Assemblea ordinaria e il suo mandato resta valido per quattro esercizi consecutivi. Il Presidente uscente può essere rieletto per un massimo di tre esercizi consecutivi.
Il Presidente ha il potere di:
1. rappresentare, anche in sede processuale, l'Associazione;
2. nominare un Vice presidente;
3. dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
4. convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
5. controllare la gestione e l'operato dell'Associazione;
6. presiedere e moderare le Assemblee ordinarie e straordinarie;
7. presiedere e moderare le riunioni del Consiglio Direttivo;
8. assumere decisioni di urgenza, salvo ratifica da parte dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni solari consecutivi dalla data di tale deliberazione presidenziale;
9. provvedere a individuare e inserire, anche da un punto di vista retributivo e contrattuale, il Responsabile Operativo dell'Associazione (art.10).
Nel caso in cui il Presidente in carica, per qualsiasi motivo, dovesse rimettere il proprio mandato, il Vice presidente viene automaticamente nominato Presidente, e la sua carica è valida fino al compimento del terzo esercizio del Presidente uscente.
Alla fine di tale mandato, l'Assemblea procederà alla nomina del nuovo Presidente, od alla riconferma di quello uscente.
Il Vice presidente:
è nominato dal Presidente, il suo mandato ha la durata di quattro esercizi consecutivi.
Il Vice presidente riceve, eventualmente, per delega, i poteri di rappresentanza direttamente dal Presidente, che fissa le materie di sua competenza.
In caso di cessazione del mandato prima della sua scadenza naturale, il Presidente provvederà, entro trenta giorni, alla nomina del nuovo Vice presidente, che resterà in carica fino al completamento del quarto esercizio del Vice presidente uscente.
c. i Delegati Regionali
I Delegati regionali, uno per ciascuna Regione, sono eletti dai soci delle Regioni di appartenenza.
I Delegati rappresentano gli interessi degli Associati della Regione di appartenenza; essi si fanno carico di promuovere il ruolo dell'Associazione, e le sue iniziative, nella rispettiva area geografica di competenza.
I Delegati concorrono, infine, nell'ambito del Consiglio Direttivo, a determinare, tenuto conto degli indirizzi generali di politica associativa fissati dall'Assemblea, le linee operative dell'Associazione.
d. il Consiglio Direttivo
I Delegati Regionali insieme al Presidente ed al Vice Presidente, con il coordinamento del Responsabile Operativo, costituiscono il Consiglio Direttivo dell'Associazione.
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
1. determinare, tenuto conto degli indirizzi generali di politica associativa fissati dall'Assemblea, le linee operative dell'Associazione;
2. deliberare l'estromissione del socio, nel caso in cui egli si sia dimostrato inadempiente nel pagamento della quota associativa, ovvero il suo comportamento risulti essere contrario al presente statuto e/o al Codice Etico dell'associazione e/o genericamente lesivo nei confronti dell'Associazione e/o dei suoi associati.

10. Il Responsabile operativo
E' un funzionario dell'Associazione, che collabora direttamente con il Presidente, ricevendone opportuna delega di poteri, per l'organizzazione, la gestione e la promozione di tutte le attività dell'Associazione stessa; egli provvede inoltre a redigere i verbali delle riunioni dell' Assemblea e del Consiglio Direttivo; provvede, infine, con gli aiuti del caso, alla gestione amministrativa e patrimoniale dell'Associazione e redige le bozze dei bilanci preventivi e consuntivi dell'esercizio annuale.
11. Probiviri e revisori dei conti
I probiviri debbono essere persone autorevoli per prestigio e qualità morali. Il loro compito è quello di intervenire in caso di controversie interne dell'associazione o in occasione di episodi che possono turbare la vita dell'Associazione stessa o offuscare il suo nome. Con apposita relazione scritta richiamano organi o singoli associati ai loro doveri e propongono all'assemblea sia di radiare sia di rifiutare la richiesta di iscrizione.
12. Revisori dei conti
I revisori dei conti devono essere persone competenti nel settore contabile. Il loro compito è quello di controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili. Hanno il potere di richiamare il Consiglio di amministrazione ai suoi doveri, qualora ravvisino irregolarità di ordine contabile.
Il collegio dei probiviri e dei revisori dei conti sono composti da tre membri, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il Presidente propone le candidature dei probiviri e dei revisori dei conti, che sono nominati dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

13. Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci
Il patrimonio sociale è costituito da beni, mobili od immobili e valori che a qualsiasi titolo vengono in legittimo possesso dell'Associazione nonché dalle somme acquisite a patrimonio a qualsiasi scopo sino a che non vengano erogate.

I proventi sono costituiti da:
1. contributi associativi ordinari, straordinari ed integrativi;
2. oblazioni volontarie;
3. altri proventi.

14. Esercizio finanziario
Esso inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Il bilancio preventivo e quello consuntivo debbono essere approvati dall'Assemblea ordinaria entro il mese di giugno di ciascun anno.

TITOLO V

15. Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, che provvede alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri ed indicando le modalità di liquidazione.

16. Rinvio al Codice Civile
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda alle norme del Codice Civile, alle leggi ed alla prassi associativa interna se compatibile con la legge.

17. Norme transitorie
In sede di costituzione dell'Associazione saranno i soci fondatori a nominare il Presidente ed il Responsabile Operativo, che avranno il compito di reggere l'Associazione.
Il Presidente ed il Responsabile Operativo pro tempore assumono in sé tutti i poteri, ad esclusione dell'approvazione dei bilanci.

 

Ai sensi della norma transitoria dello Statuto,
i Comparenti qui riuniti nominano:
* quale Presidente: FONTANA Soffiro;
* quale Vice Presidente: MOMBELLI Benedetto Guido Alberto;
* quale Responsabile operativo: BATTISTA Sandro.
Tutte le persone nominate accettano l'incarico.

Assofreddo - Associazione nazionale Frigoristi

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